Sez. 3, Ordinanza n. 5276 del 09/03/2026 (Rv. 678168-02)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Esecuzione forzata - Opposizione proposta da creditore intervenuto - Contestazione della validità del pignoramento - Qualificazione - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Opposizione ex art. 615 c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di esecuzione forzata, l'opposizione con la quale il creditore intervenuto deduce l'invalidità dell'atto di pignoramento va qualificata come opposizione agli atti esecutivi, dal momento che l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con la quale si contesta il diritto del creditore (procedente o intervenuto) di procedere ad esecuzione forzata, può essere proposta solo dal debitore esecutato.
Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)