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Sez. 3, Ordinanza n. 2781 del 04/02/2025 (Rv. 673755-01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione all'esecuzione - Legittimazione attiva - Creditore procedente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673755-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Il creditore procedente non è mai legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., non essendo configurabile un suo interesse ad un'azione che ha per oggetto proprio la contestazione, totale o parziale, del diritto del creditore di agire in executivis, ferma restando la sua facoltà di formulare l'opposizione ai sensi dell'art. 617, comma 2, c.p.c. avverso i provvedimenti del giudice dell'esecuzione che non diano piena e corretta attuazione al suo titolo.

Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)