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Sez. 3, Sentenza n. 2288 del 23/04/1979 (Rv. 398631 - 01)

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI PERSONA DIPENDENTE DA ALTRI - COMMITTENTE - IDENTIFICAZIONE CON IL SOGGETTO CHE UTILIZZA TEMPORANEAMENTE IL DIPENDENTE DI ALTRI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398631-01

RESPONSABILITA CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI PERSONA DIPENDENTE DA ALTRI - COMMITTENTE - IDENTIFICAZIONE CON IL SOGGETTO CHE UTILIZZA TEMPORANEAMENTE IL DIPENDENTE DI ALTRI - LIMITI.*

Il principio secondo cui nell'ipotesi in cui alcuno si avvalga per l'esecuzione di un determinato lavoro, di persona normalmente dipendente da altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente - ai fini della responsabilita ex art 2049 cod civ - deve considerarsi soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro, non si applica ove si accerti che quest'ultimo non si e avvalso per libera elezione della persona dipendente da altri, ma che costui ha agito su richiesta e per conto del suo committente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)