Sez. 3, Sentenza n. 4031 del 11/06/1983 (Rv. 428979 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE ALTRUI PER L'ESECUZIONE DI UN DETERMINATO LAVORO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 COD. CIV. - INCIDENZA SUL SOGGETTO CHE HA FATTO ESEGUIRE IL LAVORO.*
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE - UTILIZZAZIONE DI UN DIPENDENTE ALTRUI PER L'ESECUZIONE DI UN DETERMINATO LAVORO - RESPONSABILITÀ EX ART. 2049 COD. CIV. - INCIDENZA SUL SOGGETTO CHE HA FATTO ESEGUIRE IL LAVORO.*
Ove taluno si valga, per l'esecuzione di un determinato lavoro, di una persona normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., deve considerarsi soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro. (Conf 2288/79, mass n 398631; (Conf 4821/78, mass n 394517; (Conf 1592/72, mass n 358359; (Conf 2332/67, mass n 329563).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)