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Sez. 2, Sentenza n. 31775 del 28/04/2023 Ud. (dep. 21/07/2023) Rv. 285001 - 02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Associazione di tipo mafioso - Attenuante per la dissociazione - Riconoscimento - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-04-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285001-02

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE

Ai fini del riconoscimento dell'attenuante speciale della dissociazione di cui all'art. 8 d.l. 31 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, il requisito della decisività deve essere inteso in senso non assoluto, ma relativo, tenendo conto del fatto che in ricostruzioni articolate e complesse, basate spesso sul necessario incrocio tra più dati narrativi, nessun elemento di prova è di per sé decisivo, vanificandosi altrimenti il principio di non autosufficienza delle dichiarazioni rese dal correo ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha ulteriormente precisato che un contributo narrativo diretto a evidenziare la responsabilità di altri, per dar luogo all'applicazione della diminuente, deve concorrere

utilmente, in modo particolarmente rilevante, alla ricostruzione del fatto oggetto di narrazione, non potendosi trascurare che la norma impone di valutare il presupposto della "dissociazione").

Cod. Pen. art. 416 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/05/1991 num. 152 art. 8 CORTE COST., Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)