Sez. 2, Sentenza n. 34126 del 05/06/2024 Ud. (dep. 10/09/2024) Rv. 286921 - 07
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE | Condotta collaborativa successiva alle investigazioni e svolta anche nel corso del giudizio - Attenuante di cui all’art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen. - Configurabilità - Sussistenza - Attenuanti generiche - Applicabilità - Condizioni.
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - ASSOCIAZIONE PER DELINQUERE - IN GENERE
In tema di reati di criminalità organizzata, la condotta collaborativa svolta successivamente ai contributi offerti inizialmente agli investigatori, finanche nel corso del giudizio, può fondare la concessione dell'attenuante di cui all'art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen., ma non è, "ex se", sufficiente per l'applicazione anche delle circostanze attenuanti generiche.
Cod. Pen. art. 416 bis lett. 1, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)