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Sez. 6, Sentenza n. 6282 del 19/04/2000 Ud. (dep. 29/05/2000) Rv. 216315 - 01

STUPEFACENTI - DETENZIONE | Destinazione della droga - Valutazione del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2000-04-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216315-01

STUPEFACENTI - DETENZIONE

In materia di stupefacenti, la valutazione in ordine alla destinazione della droga (se al fine dell'uso personale o della cessione a terzi), ogni qualvolta la condotta non appaia indicare l'immediatezza del consumo, è effettuata dal giudice di merito secondo parametri di apprezzamento sindacabili nel giudizio di legittimità solo sotto il profilo della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione. (Nella fattispecie la Corte, precisando che indici della finalità di spaccio possono essere la quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in rapporto al reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza, ha ritenuto immune da vizi la motivazione della Corte territoriale fondata sul rinvenimento nella casa dell'agente, accanto alla quantità di droga suddivisa ed occultata, anche di oggetti vari di valore - radio, stereo, macchine fotografiche - di non giustificata provenienza).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)