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Sez. U, Sentenza n. 4 del 28/05/1997 Cc. (dep. 18/07/1997) Rv. 208217 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | In Genere.
Stato
decisa il 1997-05-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/208217-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

Poiché, per effetto dell'esito referendario (d.P.R. 5 giugno 1993, n. 171), è caduta qualsiasi limitazione quantitativa come distinzione tra l'ambito penale e quello amministrativo per le ipotesi di importazione, acquisto e detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale, la valutazione prognostica della destinazione della sostanza, ogni qual volta la condotta non appaia correlabile al consumo in termini di immediatezza, deve essere effettuata dal giudice tenendo conto di tutte le circostanze soggettive ed oggettive del fatto, con apprezzamento di merito sindacabile in sede di legittimità solo in rapporto ai vizi di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Nell'affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che indici sintomatici della finalità di spaccio - da apprezzarsi parimenti sia nella detenzione individuale che in quella di gruppo - possono essere rappresentati dalla quantità, qualità e composizione della sostanza, anche in relazione alle condizioni di reddito del detentore e del suo nucleo familiare, nonché dalla disponibilità da parte dell'agente di attrezzature per la pesatura o di mezzi per il confezionamento delle dosi).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)