Sez. 1, Sentenza n. 3896 del 28/06/1982 (Rv. 421844 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE IMPLICITA DI CAUSE - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE CONGIUNTA IN PRIMO GRADO DI DUE CAUSE CONNESSE NON ESPLICITAMENTE RIUNITE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE IMPLICITA DI CAUSE - AMMISSIBILITÀ - DECISIONE CONGIUNTA IN PRIMO GRADO DI DUE CAUSE CONNESSE NON ESPLICITAMENTE RIUNITE - RIMESSIONE AL PRIMO GIUDICE DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO - ESCLUSIONE.*
La riunione di cause - costituendo un provvedimento ordinatorio rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito - può essere disposta anche implicitamente con la sentenza che decide nel merito tali cause; conseguentemente, la sentenza di primo grado che abbia congiuntamente trattato due cause connesse senza un esplicito provvedimento di riunione non è affetta da nullità, né comporta da parte del giudice di appello la rimessione della causa al primo giudice.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)