diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4033 del 14/06/1988 (Rv. 459157 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE IMPLICITA DI CAUSE - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-06-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459157-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSE - RIUNIONE IMPLICITA DI CAUSE - AMMISSIBILITÀ - PROVVEDIMENTO DI RIUNIONE - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

La riunione di cause connesse può essere disposta implicitamente con sentenza, ancorché le stesse siano state decise separatamente, mediante lettura di dispositivi distinti, ed integrando un provvedimento ordinatorio rimesso alla discrezionale valutazione del giudice del merito, non è sindacabile in Sede di legittimità. (V 6453/83, mass n 431189; (V 3896/82, mass n 421844).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)