Sez. 2 - , Sentenza n. 20926 del 05/08/2019 (Rv. 655186 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. - Pronuncia di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali - Ricorso ordinario per cassazione - Ammissibilità- Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
La decisione che pronunci l'inammissibilità dell'appello per ragioni processuali (nella specie per mancanza di procura del difensore dell'appellante) resa con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, trattandosi, nella sostanza, di una sentenza di carattere processuale che, come tale, non contiene alcun giudizio prognostico negativo circa la fondatezza nel merito del gravame.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348 ter, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)