Sez. 1, Sentenza n. 4226 del 09/02/1982 Ud. (dep. 23/04/1982) Rv. 153362 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AL DIFENSORE NOMINATO CON LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - AD ALTRO DIFENSORE NOMINATO DOPO LA PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AL DIFENSORE NOMINATO CON LA DICHIARAZIONE DI IMPUGNAZIONE - NECESSITÀ - AD ALTRO DIFENSORE NOMINATO DOPO LA PROPOSIZIONE DEL GRAVAME - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Secondo il dettato normativo, di cui all'art. 151 cod. proc. pen., così come modificato dalla sent. 5 novembre 1971, n. 96 della Corte costituzionale, l'elencazione dei soggetti cui spetta la notificazione dell'avviso di deposito della sentenza, è tassativa e non consente estensioni. Ne consegue che tale adempimento non spetta al difensore nominato dall'imputato dopo la proposizione del gravame e prima che l'avviso, di cui sopra, sia trasmesso dalla cancelleria all'ufficiale giudiziario, perché proceda a notificarlo ai soggetti indicati nella predetta norma. (nella specie, l'imputato, che in primo grado era assistito da due difensori di fiducia, aveva proposto personalmente impugnazione, designando uno di essi per la presentazione dei motivi; al difensore nominato nella dichiarazione d'impugnazione e all'altro, che l'aveva assistito pure in primo grado, veniva notificato l'avviso di deposito della sentenza impugnata; successivamente, lo stesso imputato revocava il difensore del dibattimento non designato nella dichiarazione e nominava altro difensore, cui la cancelleria del giudice di primo grado notificava lo stesso avviso. Tuttavia, il difensore, nominato nella dichiarazione di impugnazione, presentava i motivi oltre il termine e il secondo non li presentava affatto). (V. Mass. Nn. 149886 anno 1981; 148476 anno 1981; 147992 anno 1981; 147648 anno 1981; 144819 anno 1980; 140388 anno 1978; 122552 anno 1976 - Sezioni Unite sulla problematica de qua, dopo la indicata sentenza della Corte costituzionale).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)