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Sez. 3, Sentenza n. 7322 del 14/05/1981 Ud. (dep. 22/07/1981) Rv. 149886 - 01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AL DIFENSORE CHE HA ASSISTITO L'IMPUTATO A DIBATTIMENTO - QUANDO È DOVUTO.*
Stato
decisa il 1981-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149886-01

ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DEPOSITO IN CANCELLERIA - COMUNICAZIONE O AVVISO - AL DIFENSORE - AL DIFENSORE CHE HA ASSISTITO L'IMPUTATO A DIBATTIMENTO - QUANDO È DOVUTO.*

La notifica di cui all'art. 151 cod. proc. pen. deve essere fatta al difensore che ha assistito l'imputato nel dibattimento solamente se il gravame sia stato proposto da detto difensore o direttamente dall'imputato, il quale non abbia nominato altro difensore nella relativa dichiarazione. Ne consegue che, quando l'imputato abbia nella dichiarazione nominato un difensore di fiducia per la presentazione dei motivi, l'avviso deve essere notificato soltanto a tale difensore, oltre che allo stesso imputato.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 201 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)