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Sez. 1, Sentenza n. 13246 del 16/06/2011 (Rv. 618271 - 01)

ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura privatistica - Conseguenze in ordine al vizio di costituzione del collegio arbitrale.
Stato
decisa il 2011-06-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618271-01

ARBITRATO - IN GENERE

Il vizio efferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 cod. proc. civ., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma primo, n. 2, cod. proc. civ., in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla legge 5 gennaio 1994, n. 25, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 819 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 30/05/1983 num. 18 art. 14, Legge 05/01/1994 num. 25

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)