Sez. 1, Sentenza n. 14182 del 03/10/2002 (Rv. 557751 - 01)
ARBITRATO - IN GENERE | Arbitrato rituale - Natura privatistica - Conseguenze.
ARBITRATO - IN GENERE
Stante la natura privatistica dell'arbitrato, che si configura come rinuncia all'azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato e come opzione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, l'irregolare composizione del collegio arbitrale per difetto in taluno dei componenti di una condizione pattiziamente prevista (nella specie, era stato previsto che l'arbitro del comune dovesse rivestire una delle qualifiche previste dall'art. 45 d.P.R. n. 1063 del 1962)può essere impugnata ai sensi dell'art.829, comma primo, n. 2, cod. proc. civ. con il limite che la nullità può essere fatta valere solo se sia stata già dedotta nel giudizio arbitrale, e non ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. che si riferisce ai vizi relativi alla costituzione del giudice, né del n. 3 dell'art. 829 cit., stante la natura tassativa delle ipotesi ivi contemplate.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)