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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7592 del 18/03/2021 (Rv. 660975 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE | Rilievo della prescrizione in appello - Sulla base di fatti diversi da quelli posti a fondamento della sentenza impugnata e in assenza di attivazione del contraddittorio - Ammissibilità - Esclusione - Onere di riproposizione ex art. 346 c.p.c. o di formulazione di appello incidentale - Necessità.
Stato
decisa il 2021-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660975-01

PRESCRIZIONE CIVILE - OPPONIBILITÀ - IN GENERE

Il giudice d'appello non può rilevare d'ufficio la prescrizione sulla base di circostanza fattuale diversa da quella posta a fondamento della decisione impugnata e, comunque, sulla quale il contraddittorio non è stato radicato in primo grado, a meno che essa sia stata fatta oggetto di appello incidentale ovvero riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346, Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Civ. art. 2938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)