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Sez. L, Sentenza n. 1837 del 30/03/1981 (Rv. 412530 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRESE ESERCENTI IN MODO PROMISCUO ATTIVITA DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE - ISCRIZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI NEL SETTORE INDUSTRIA - ISCRIZIONE DEL PROPRIO PERSONALE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412530-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITA E FONDI PREVIDENZIALI - FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA - IMPRESE ESERCENTI IN MODO PROMISCUO ATTIVITA DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE - ISCRIZIONE AI FINI CONTRIBUTIVI NEL SETTORE INDUSTRIA - ISCRIZIONE DEL PROPRIO PERSONALE AL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI IMPIEGATI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE E DELLE AGENZIE MARITTIME - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*

Le imprese esercenti in modo promiscuo attivita di trasporto e di spedizione, e che siano iscritte ai fini contributivi nel settore industria, non sono obbligate ad iscrivere il proprio personale al fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime, essendo per esse previsto l'adempimento degli obblighi previdenziali integrativi con la iscrizione al fondo di previdenza industria costituito con il contratto collettivo del 5 agosto 1937 ed essendo consentito alla normativa collettiva - in tema di prestazioni previdenziali integrative - di fissare all'imprenditore, che eserciti una pluralita di attivita, l'Obbligo di iscriversi all'uno o all'altro fondo di previdenza non in relazione alla natura dell'attivita principale, ma con esclusivo riferimento al dato formale dell'assegnazione dello imprenditore medesimo, da parte dell'INPS, all'uno o all'altro settore contributivo. (V 1063/78, mass n 390421).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2114, Cod. Civ. art. 2117, Contr. Coll. 05/08/1937, Contr. Coll. 29/05/1971, Contr. Coll. 19/05/1973

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)