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Sez. 3 - , Sentenza n. 6015 del 13/03/2018 (Rv. 648412 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Riferimento alle prestazioni maturate e inadempiute - Operatività - Riferimento alle prestazioni non ancora maturate - Esclusione - Fondamento – Fattispecie in tema di contratto di locazione.
Stato
decisa il 2018-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648412-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO

Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento.(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di locazione, aveva negato il diritto del locatore a conseguire la clausola penale prevista in caso di inadempimento unitamente al risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile ex art. 1591 c.c.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382, Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)