Sez. 6 - 3, Sentenza n. 24910 del 09/12/2015 (Rv. 637946 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO | Riferimento alle prestazioni maturate e inadempiute - Operatività - Riferimento alle prestazioni non ancora maturate - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - DIVIETO DI CUMULO
Nelle obbligazioni di durata assistite da una clausola penale, il divieto di cumulo ex art. 1383 c.c. fra la prestazione principale e la penale concerne le sole prestazioni già maturate ed inadempiute, ma non anche quelle non ancora maturate, non coperte dalla penale, giacché, in caso contrario, il debitore potrebbe sottrarsi all'obbligazione attraverso il proprio inadempimento. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in ipotesi di risoluzione di diritto del contratto di affitto di azienda, aveva escluso che il risarcimento dovuto per la tardiva riconsegna dell'immobile, ex art. 1591 c.c., potesse ritenersi compreso in una penale azionata per il mancato pagamento del canone).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1383, Cod. Civ. art. 1591 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)