Sez. 2, Sentenza n. 11194 del 07/05/2010 (Rv. 612945 - 01)
LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO | Onorari per prestazioni professionali rese nel periodo di vigenza del d.m. 30 marzo 1981 - Amministrazione del personale - Compenso ulteriore per gli sgravi contabilizzati - Riconoscimento - Condizioni - Mancata pattuizione del compenso in regime di abbonamento annuale - Fondamento e criteri.
LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO
In tema di onorari per le prestazioni professionali dei consulenti del lavoro, l'art. 23, ultimo comma, del d.m. 30 marzo 1981 ("ratione temporis" vigente), laddove prevedeva la possibilità di corrispondere al consulente del lavoro, in aggiunta agli onorari spettanti per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale, un ulteriore compenso percentuale sugli importi degli sgravi contabilizzati - trova applicazione solo ove il compenso per l'attività di amministrazione del personale non sia stato già concordato, all'atto dell'assunzione del relativo incarico da parte del professionista, in regime di abbonamento annuale, la cui caratteristica è la previsione di un sistema di retribuzione forfetario, onnicomprensivo e stabilito "ex ante".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 art. 23, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 15/07/1992 num. 430 art. 17, DM Grazia e Giustizia 30/03/1981 art. 16, DM Grazia e Giustizia 30/03/1981 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)