Sez. 2, Sentenza n. 935 del 30/01/1997 (Rv. 502136 - 01)
LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO | Compenso - Tariffa - Attività inerente gli sgravi contributivi - Compenso aggiuntivo ex art. 23 del D.M. 23 marzo 1981 - Applicabilità - Limiti - Condizioni.
LAVORO - ASSISTENZA - CONSULENTI DEL LAVORO
In tema di onorari per le prestazioni professionali dei consulenti del lavoro, la disposizione di cui all'art. 23, ultimo comma, della tariffa approvata con D.M. 20 marzo 1981, secondo la quale nelle zone dove opera la legislazione sugli sgravi del Mezzogiorno, deve essere corrisposto al consulente del lavoro, in aggiunta agli onorari di cui al primo comma dello stesso articolo(spettanti per gli adempimenti relativi all'amministrazione del personale) un ulteriore compenso percentuale sugli importi degli sgravi contabilizzati, trova applicazione solo ove il compenso per l'attività di amministrazione del personale (nella quale la menzionata disposizione fa rientrare quella espletata per il riconoscimento degli sgravi contributivi) non sia stato già concordato all'atto dell'assunzione del relativo incarico da parte del professionista in regime di abbonamento annuale, a norma dell'art. 16 della tariffa stessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 11/01/1979 num. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)