Sez. 4, Sentenza n. 12216 del 16/02/2017 Ud. (dep. 14/03/2017) Rv. 269403 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA | Codice della strada - Applicabilità - Esclusione - Obbligo di prudenza - Sussistenza - Fattispecie.
CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI - DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA
Le norme di comportamento dettate dal codice della strada non sono applicabili alla circolazione dei veicoli a motore in aree private, tuttavia, all'interno di queste ultime, il conducente è tenuto ad usare la necessaria prudenza al fine di evitare incidenti e, principalmente, ha l'obbligo di ispezionare con lo sguardo lo spazio che il veicolo deve percorrere, versando altrimenti in colpa. (Fattispecie in tema di omicidio colposo cagionato dalla collisione, con il ciclomotore su cui era la vittima, di un carrello elevatore, privo di dispositivi acustici e luminosi, a bordo del quale l'imputato procedeva a retromarcia, trasportando un carico voluminoso).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)