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Sez. 4, Sentenza n. 704 del 03/04/1968 Ud. (dep. 25/06/1968) Rv. 108450 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI -DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA -NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - GUIDA DI VEICOLI - INAPPLICABILITA DI TALI NORME IN CASO DI GUIDA SU AREA PRIVATA - RESPONSABILITA PER INCIDENTE COLPOSO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1968-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/108450-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - DISPOSIZIONI GENERALI -DENOMINAZIONI TOPOGRAFICHE STRADALI - STRADA PRIVATA -NORME DI COMPORTAMENTO - IN GENERE - GUIDA DI VEICOLI - INAPPLICABILITA DI TALI NORME IN CASO DI GUIDA SU AREA PRIVATA - RESPONSABILITA PER INCIDENTE COLPOSO - FATTISPECIE.*

Le norme di comportamento dettate dal codice della strada non sono applicabili alla circolazione dei veicoli a motore (nella specie, una trattrice agricola adibita a lavori di aratura) in aree private. Tuttavia, anche circolando in aree private, il conducente e tenuto a usare la necessaria prudenza al fine di evitare incidenti, e principalmente ha l'Obbligo di ispezionare con lo sguardo lo spazio che il veicolo deve percorrere. E in colpa pertanto il conducente che, nelle circostanze dianzi accennate, non osservando questo elementare dovere, investa un contadino che giaccia addormentato sul terreno, a meno che questi non si trovi in condizioni da non poter essere assolutamente veduto.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)