Sez. 1, Sentenza n. 1223 del 30/03/1977 (Rv. 384903 - 01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - VISTO DI ESECUTORIETA DEL PRETORE - SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - NATURA - VISTO DI ESECUTORIETA DEL PRETORE - SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del RD 14 aprile 1910 n 639, e un atto amministrativo, il quale, se completo nei prescritti elementi, e assistito da una presunzione di legittimita; parimenti ha natura amministrativa la certificazione apposta dal pretore con il visto di esecutorieta. Da cio consegue che la sottoscrizione del pretore non deve essere seguita da quella del cancelliere, non operando la disposizione dell'art 57 del codice di rito riguardante gli Atti giurisdizionali. (Conf 2789/76, mass n 381531).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)