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Sez. 1, Sentenza n. 2789 del 15/07/1976 (Rv. 381531 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA - VISTO DI ESECUTORIETA DEL PRETORE - NATURA AMMINISTRATIVA - SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRETORE - INDECIFRABILITA DELLA FIRMA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381531-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - IN GENERE - ATTO AMMINISTRATIVO - PRESUNZIONE DI LEGITTIMITA - VISTO DI ESECUTORIETA DEL PRETORE - NATURA AMMINISTRATIVA - SOTTOSCRIZIONE DEL CANCELLIERE - NECESSITA - ESCLUSIONE - SOTTOSCRIZIONE DEL PRETORE - INDECIFRABILITA DELLA FIRMA - IRRILEVANZA.*

L'ingiunzione fiscale, emessa ai sensi del RD 14 aprile 1910 n 639, e un atto amministrativo, il quale, se completo nei prescritti elementi, e assistito da una presunzione di legittimita; parimenti ha natura amministrativa la certificazione apposta dal pretore con il visto di esecutorieta. Da cio consegue che la sottoscrizione del pretore non deve essere seguita da quella del cancelliere, non operando la disposizione dell'art 57 del codice di rito riguardante gli Atti giurisdizionali, e che l'indecifrabilita della firma del predetto giudice non incide sulla validita dell'atto. (V 2694/71, mass n 353862; (V 2585/70, mass n 348956; (V 878/68, mass n 332200).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 57, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)