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Sez. 1, Sentenza n. 29723 del 01/07/2025 Cc. (dep. 26/08/2025) Rv. 288482-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE - IN GENERE | Vilipendio di cui all’art. 81 cod. pen. mil. pace - Maggiore afflittività rispetto alla disciplina del vilipendio comune di cui all’art. 290 cod. pen. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2025-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288482-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO LA FEDELTA' E LA DIFESA MILITARE - IN GENERE

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 81 cod. pen. mil. pace, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 112 Cost., sia con riferimento alla mancata previsione della necessità dell'autorizzazione a procedere del Ministro della giustizia, diversamente da quanto prescritto per l'analogo reato di vilipendio previsto dall'art. 290 cod. pen., sia con riferimento alla maggiore gravità del trattamento sanzionatorio rispetto a tale seconda fattispecie. (In motivazione la Corte ha osservato, con riguardo al primo aspetto, che l'autorizzazione a procedere non ha natura di garanzia processuale, ma è un atto politico, libero nei fini ed insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria, sicché del pari insindacabile è la scelta del legislatore di escluderne la necessità).

Cod. Pen. Mil. Pace art. 81, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 112, Cod. Pen. art. 290 CORTE COST., Cod. Pen. art. 313 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)