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Sez. 1, Sentenza n. 45074 del 28/09/2010 Ud. (dep. 23/12/2010) Rv. 249272 - 01

AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE | Autorizzazione a procedere prevista dall'art. 313 comma primo cod. pen. - Natura di atto politico - Conseguenze.
Stato
decisa il 2010-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/249272-01

AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Deve essere annullata senza rinvio la sentenza predibattimentale dichiarativa del non doversi procedere, emessa sul presupposto della sindacabilità "incidenter tantum" dell'autorizzazione a procedere concessa dal Ministro della Giustizia, nella specie per asserita illegittimità derivante dalla violazione delle norme sul procedimento amministrativo, in quanto l'autorizzazione a procedere sotto il profilo funzionale costituisce un atto processuale che condiziona dall'esterno il valido esercizio della funzione giurisdizionale, ma sotto il profilo del contenuto ha natura di atto politico, libero nei fini ed insindacabile da parte dell'autorità giudiziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 313 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)