Sez. L, Sentenza n. 5310 del 16/06/1987 (Rv. 453890 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONDONO - BENEFICIO EX ART. 23 "QUATER" DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - PRESUPPOSTI - SEMPLICE DICHIARAZIONE DI VOLERSI RIVALERE DEL BENEFICIO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - TUTELA DEL CREDITO DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - MEZZI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - IN GENERE - CONDONO - BENEFICIO EX ART. 23 "QUATER" DEL DECRETO LEGGE N. 663 DEL 1979 - PRESUPPOSTI - SEMPLICE DICHIARAZIONE DI VOLERSI RIVALERE DEL BENEFICIO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE - TUTELA DEL CREDITO DA PARTE DELL'ISTITUTO PREVIDENZIALE - MEZZI.*
Il beneficio (esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma od Onere accessorio connessi con la denuncia e il versamento dei contributi) previsto dall'art. 23 quater del decreto legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980 n. 33, presuppone l'effettivo ed integrale pagamento, in una unica soluzione, dei contributi dovuti; pertanto, la semplice dichiarazione di volersi avvalere del beneficio non assume alcun rilievo giuridico e, in particolare, non determina la sospensione dei termini e delle procedure di pagamento dei crediti contributivi, sicché l'istituto previdenziale, finché non si siano verificate tutte le condizioni di legge previste per il condono, può agire in tutti i modi previsti dall'ordinamento giuridico per la tutela del proprio credito. (V 4701/86, mass n 447417; (V 36/86, mass n 443676; (V 3619/85, mass n 441218).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)