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Sez. L, Sentenza n. 3619 del 15/06/1985 (Rv. 441218 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - ESONERO DAL PAGAMENTO EX ART. 23 "QUATER" DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1985-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441218-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - OBBLIGO E DIRITTO ALLE ASSICURAZIONI - SANZIONI CIVILI - ESONERO DAL PAGAMENTO EX ART. 23 "QUATER" DEL D.L. N. 663 DEL 1979 - CONDIZIONI.*

L'applicazione della disposizione di cui all'art. 23 quater del d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980 n. 33), concernente l'esonero dal pagamento delle sanzioni amministrative e di ogni altra somma ed Onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi dovuti, per il periodo anteriore al 31 dicembre 1979, alle gestioni previdenziali ed assistenziali amministrate dall'i.N.P.S., richiede che il datore di lavoro fornisca la prova di aver provveduto alla regolarizzazione dell'intera posizione contributiva, comprensiva anche delle omissioni relative ai contributi sociali di malattia, in conformità delle modalità stabilite dall'istituto della previdenza sociale.*

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1979 num. 663 art. 23 quater CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)