Sez. L, Sentenza n. 3216 del 09/10/1975 (Rv. 377332 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTO DI OPERE E SERVIZI INTERNI DELL'AZIENDA - DIRITTI DEI DIPENDENTI DELLO APPALTATORE - ESERCIZIO - TERMINE ANNALE DALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO - NATURA - TERMINE DI DECADENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - PRESTAZIONE DEL LAVORO - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE ED INTERPOSIZIONE - APPALTO DI OPERE E SERVIZI INTERNI DELL'AZIENDA - DIRITTI DEI DIPENDENTI DELLO APPALTATORE - ESERCIZIO - TERMINE ANNALE DALLA CESSAZIONE DELL'APPALTO - NATURA - TERMINE DI DECADENZA.*
Il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto - stabilito dall'art 4 della legge n 1369 del 1960, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, per l'Esercizio dei diritti dei prestatori di lavoro, dipendenti da imprese appaltatrici di opere o servizi, nei confronti degli imprenditori appaltanti - deve ritenersi un termine di decadenza e non gia di prescrizione, non solo perche esso cosi e stato definito nei lavori preparatori della legge, ma anche perche si riferisce a diritti soggettivi posti da una norma derogativa eccezionale, ossia dall'art 3 della detta legge, il quale prevede una responsabilita solidale dell'imprenditore committente con l'imprenditore appaltatore relativamente a rapporti di lavoro di cui il committente stesso non e titolare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2964 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 3 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)