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Sez. L, Sentenza n. 5185 del 28/07/1983 (Rv. 430048 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - TERMINE ANNUALE EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DIRITTI CONCERNENTI LO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI, DA ESERCITARSI DALL'ENTE ASSICURATORE - APPLICABILITÀ - NATURA DI DETTO TERMINE - SUO INUTILE DECORSO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - ECCEZIONE SOSTANZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRECLUSIONI.*
Stato
decisa il 1983-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430048-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - TERMINE ANNUALE EX ART. 4 DELLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - DIRITTI CONCERNENTI LO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI PREVIDENZIALI, DA ESERCITARSI DALL'ENTE ASSICURATORE - APPLICABILITÀ - NATURA DI DETTO TERMINE - SUO INUTILE DECORSO - RILEVABILITÀ D'UFFICIO - ESCLUSIONE - ECCEZIONE DI PARTE - ECCEZIONE SOSTANZIALE - CONFIGURABILITÀ - CONSEGUENZE IN TEMA DI PRECLUSIONI.*

L'art. 4 della legge n. 1369 del 1960, sul divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ponendo il termine di un anno dalla cessazione dell'appalto per l'Esercizio dei diritti spettanti ai dipendenti delle imprese appaltatrici nei confronti degli imprenditori appaltanti, si riferisce non solo ai diritti al trattamento economico e normativo, ma anche a quelli concernenti l'adempimento degli obblighi derivanti dalle leggi previdenziali, da esercitarsi dall'ente assicuratore. Tale termine deve ritenersi di decadenza e non già di prescrizione sia perché così definito nei lavori preparatori della legge sia perché, riferendosi ad una Forma di responsabilità del committente di carattere eccezionale, in quanto collegata ad un debito dell'appaltatore, risponde alla finalità di limitare la responsabilità stessa ad un determinato arco di tempo, indipendentemente da ogni rilievo di eventuali situazioni di carattere soggettivo. L'inutile decorso di tale termine, non trattandosi di salvaguardare un interesse pubblico connesso alla conservazione di determinate situazioni giuridiche, non può essere rilevato d'ufficio dal giudice, ma costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio o sostanziale, la quale soggiace al regime delle preclusioni e decadenze vigenti nel rito del lavoro. (V 3216/75, mass n 377331; (V 3216/75, mass n 377332).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 416 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)