Sez. L, Sentenza n. 10460 del 21/10/1998 (Rv. 519950 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) | Atti unilaterali organizzatori del datore di lavoro - Interpretazione - Criterio letterale - Posizione prioritaria - Esclusione - Valutazione alla luce delle esigenze aziendali - Necessità - Fattispecie relativa a provvedimento del direttore di azienda di trasporti pubblici di Napoli su un compenso forfettario del lavoro straordinario.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI)
Nell'interpretazione degli atti unilaterali del datore di lavoro aventi carattere organizzatorio, cioè diretti a definire l'assetto e le regole dell'organizzazione produttive, il criterio dell'interpretazione letterale non ha una posizione prioritaria come nell'interpretazione dei contratti, per difetto di compatibilità di una simile regola con la struttura e la funzione degli atti in questione, la cui portata va determinata valutandoli in relazione alle esigenze del contesto aziendale che essi sono destinati a soddisfare, e valorizzando a tal fine qualsiasi elemento rilevante. (Nella specie la sentenza impugnata, nell'interpretare il provvedimento in data 1 novembre 1962 del direttore dell'Azienda dei trasporti pubblici di Napoli di riconoscimento a favore di "tutti i funzionari ed impiegati dell'azienda" di un compenso forfetario commisurato a 60 ore mensili oltre le L. 15.000 già corrisposte per il lavoro straordinario festivo ed eventualmente notturno, aveva ritenuto che la disposizione - in base all'evoluzione della qualifica di impiegato e alla prassi applicativa di oltre 15 anni - in realtà riguardava i soli dipendenti del ruolo amministrativo contabile, e che la forfettizzazione pari a 60 ore riguardava in effetti il lavoro straordinario feriale, per ragioni di congruità, rimanendo applicabile al lavoro festivo l'indennità di L. 15.000; la S.C. ha confermato detta sentenza, perché essa, pur richiamando i criteri ermeneutici applicabili ai contratti, aveva valorizzato tutti gli elementi della realtà aziendale che consentivano di individuare l'efficacia soggettiva ed oggettiva dell'atto in questione).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)