Sez. L, Sentenza n. 15336 del 05/12/2001 (Rv. 550845 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO | Clausole - Regolamentazione formale e sostanziale del concorso - Interpretazione - Criteri relativi agli atti unilaterali - Applicabilità - Clausole su prescrizioni formali a pena di decadenza - Criterio dell'interpretazione letterale - Preminenza - Limiti.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - CONCORSI - BANDI DI CONCORSO
Nei concorsi per l'assunzione di lavoratori dipendenti, che siano regolati dal diritto privato, il bando di concorso assume rilievo come atto unilaterale relativamente alle clausole che non riguardano il contenuto dei contratti di lavoro che saranno conclusi con i vincitori, ma regolano la procedura concorsuale dal punto di vista degli adempimenti formali, a cui i concorrenti devono ottemperare in sede di iscrizione al concorso, e delle regole sostanziali del concorso, relative cioè ai criteri per la selezione dei vincitori. Nell'interpretazione di questi ultimi tipi di clausole, deve farsi riferimento alle regole sull'interpretazione dei contratti, nei limiti della compatibilità (art. 1324 cod. civ.); ne deriva che, mentre riguardo alle clausole relative alle regole sostanziali del concorso, può rilevare anche il criterio ermeneutico dell'interpretazione complessiva delle clausole, ai fini anche dell'individuazione dei fini perseguiti dal soggetto autore dell'atto, relativamente invece alle clausole che prescrivono, a pena di decadenza, adempimenti formali, deve svolgere un ruolo preminente il criterio dell'interpretazione letterale - nei limiti della ragionevolezza e buona fede, a norma anche dello specifico criterio interpretativo di cui all'art. 1366 cod. civ. -, poiché il concorrente deve poter fare affidamento nelle prescrizioni al riguardo dettate nello stesso bando e devono essere salvaguardati i principi di trasparenza e correttezza che costituiscono l'essenza delle procedure concorsuali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1324, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)