Sez. 2, Sentenza n. 1384 del 11/02/1994 (Rv. 485283 - 01)
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica- Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere | Piani privati di lottizzazione approvati o autorizzati - Disposizioni in essi contenute - Natura di norme edilizie - Esclusione - Realizzazione delle opere di urbanizzazione (primaria e secondaria) - Obbligo assunto dal privato lottizzatore nei confronti del comune - Adempimento - Azione relativa - Legittimazione attiva del Comune - Limiti.
Urbanistica - Modi di attuazione della disciplina urbanistica- Piani regolatori comunali - Attuazione dei piani regolatori - Lottizzazione di aree fabbricabili - In genere
Le disposizioni dei piani privati di lottizzazione non costituiscono norme edilizie, agli effetti previsti negli artt. 871, 872 ed 873 cod. civ., anche quando i piani stessi siano approvati (ai sensi dell'art. 28 della legge n. 1150 del 1942) ovvero autorizzati (a norma dell'art. 8 della legge n. 765 del 1967). Ne consegue che l'adempimento dell'obbligazione di realizzare le opere di urbanizzazione (primaria e secondaria), assunta dal privato lottizzatore nei confronti del comune con la convenzione di lottizzazione (ai sensi della legge n. 765 del 1967), può essere preteso in via giurisdizionale o coattiva dal comune, non invece dagli aventi causa dal lottizzatore resisi acquirenti di singoli lotti di terreno edificati, stante la loro estraneità alla convenzione, a meno che non sia stata attribuita loro vincolatività generale con l'inserimento in rapporti di contenuto reale ed assoluto, per mezzo degli strumenti del contratto, anche a favore di terzo, o della trascrizione.
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 28 CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)