Sez. 1, Sentenza n. 1510 del 11/02/2000 (Rv. 533719 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Sede dell'impresa al momento del deposito del ricorso - Mutamenti successivi - Irrilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della dichiarazione di fallimento la competenza per territorio va individuata con riferimento al luogo in cui ha sede l'impresa al momento del deposito del ricorso in cancelleria, stante l'idoneità del medesimo a dare inizio alla procedura fallimentare in considerazione dell'officiosità della stessa, mentre non hanno rilievo, per il principio della "perpetuatio jurisdictionis", gli eventuali trasferimenti di sede successivi a tale momento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)