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Sez. 2, Ordinanza n. 1058 del 19/01/2026 (Rv. 677444-02)

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Comunità europea – Giudice nazionale – Rimessione degli atti – In genere rinvio pregiudiziale - Giudice di ultima istanza - Obbligo - Limiti - Mancato rinvio - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677444-02

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

In tema di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, il giudice nazionale di ultima istanza non è soggetto all'obbligo di rimettere la questione di interpretazione di una norma dell'Unione europea alla Corte di giustizia quando tale questione non sia rilevante ai fini della decisione o quando la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciare adito a ragionevoli dubbi (cd. "acte clair"), oppure allorché la disposizione di cui trattasi sia stata già oggetto di interpretazione da parte della Corte (cd. "acte éclairé") ed egli si attenga a tale interpretazione.

Tratt. Internaz. 25/03/1957 art. 234, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)