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Sez. 3, Sentenza n. 33241 del 19/12/2025 (Rv. 677321-03)

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE - Presupposti - Omissione - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677321-03

COMUNITA' EUROPEA - GIUDICE NAZIONALE - RIMESSIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Il giudice nazionale di ultima istanza è esonerato dall'obbligo di disporre il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE quando la questione sollevata non è rilevante ai fini della decisione ovvero quando la disposizione sia stata già oggetto di interpretazione da parte della CGUE (cd. acte éclairé) o la corretta interpretazione del diritto dell'Unione si impone con tale evidenza da non lasciar adito a ragionevoli dubbi (cd. acte clair), essendo in ogni caso tenuto a motivare adeguatamente la propria decisione di non procedere al rinvio - tenuto conto del corrispondente diritto della parte ex art. 47 della Carta di Nizza -, pena la violazione dell'art. 6 CEDU.

Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 267, Tratt. Internaz. 13/12/2007 art. 52 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST., Tratt. Internaz. 07/12/2000 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)