Sez. 1, Sentenza n. 693 del 22/04/1966 Ud. (dep. 11/08/1966) Rv. 102342 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA INCOLPAZIONE - NECESSITA CHE SIA FORMULATA IN UNA FORMALE DENUNCIA - ESCLUSIONE - ACCUSE NON VERITIERE CONTENUTE NELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITA GIUDIZIARIA - CALUNNIA - IN GENERE - FALSA INCOLPAZIONE - NECESSITA CHE SIA FORMULATA IN UNA FORMALE DENUNCIA - ESCLUSIONE - ACCUSE NON VERITIERE CONTENUTE NELL'INTERROGATORIO DELL'IMPUTATO - SUFFICIENZA.*
Per la sussistenza del delitto di calunnia non occorre una denuncia formale, ma e sufficiente che la falsa incolpazione sia contenuta in un qualsiasi atto-avente i requisiti della denuncia indicati nell'art 8 cod proc pen-portato a conoscenza dell'autorita, e quindi anche in un interrogatorio reso da un imputato, non avendo Rilevanza il movente di difesa in rapporto al richiesto dolo generico, consistente nella cosciente volontarieta del fatto con la consapevolezza di incolpare un innocente.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)