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Sez. 6, Sentenza n. 10333 del 20/02/1990 Ud. (dep. 13/07/1990) Rv. 184896 - 01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE AD ALCUNE IMPUTAZIONI ESAMINATE NELLA MOTIVAZIONE - POSSIBILITÀ DI RETTIFICAZIONE EX ART. 476 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ.*
Stato
decisa il 1990-02-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/184896-01

SENTENZA PENALE - DISPOSITIVO - MANCANZA O INCOMPLETEZZA - RETTIFICAZIONE (CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI) - OMESSA PRONUNCIA IN ORDINE AD ALCUNE IMPUTAZIONI ESAMINATE NELLA MOTIVAZIONE - POSSIBILITÀ DI RETTIFICAZIONE EX ART. 476 COD. PROC. PEN. - ESCLUSIONE - NULLITÀ DELLA SENTENZA - CONFIGURABILITÀ.*

L'Obbligo della pronunzia sull'Azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza - tale principio trova applicazione nell'art. 475 n. 4 cod. proc. pen., il quale sancisce la nullità della sentenza qualora il dispositivo difetti di un elemento essenziale, qual'è quello della precisa ed espressa statuizione in rapporto ad un fatto - reato, né a tale omissione può supplirsi con la motivazione della sentenza, che adempie ad una finalità puramente strumentale e non è suscettibile di alcuna conseguenza giuridica se non trova la sua conclusione nel dispositivo - ne consegue, pertanto, che non può ravvisarsi, in tale situazione, una delle ipotesi di correzione materiale della sentenza previste dall'art. 476 cod. proc. pen.. (V mass n 106475; (Conf mass n 102342; (Conf mass n 159997).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474, Cod. Proc. Pen. art. 475, Cod. Proc. Pen. art. 476

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)