Sez. 4, Sentenza n. 3435 del 04/02/1997 Ud. (dep. 15/04/1997) Rv. 207797 - 01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Sanzione accessoria della sospensione - Potere del giudice di regolarne l'applicazione - Esclusione - Contrasto con l'art. 3 Cost. in riferimento all'art. 63 legge n. 689 del 1981 - Manifesta infondatezza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 e 224 cod. strad., sollevata con riferimento al criterio di ragionevolezza contenuto nell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevedono -a differenza dell'art. 63 legge n. 689 del 1981- la possibilità per il giudice di regolamentare l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato, qualora la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 24/11/1989 num. 689 art. 63, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 218 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)