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Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 17/12/2014 Ud. (dep. 08/05/2015) Rv. 263371 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE | Sanzione accessoria della sospensione - Potere del giudice di regolarne l'applicazione - Esclusione - Contrasto con l'art. 3, 4 e 27 Cost. in riferimento all'art. 63 legge n. 689 del 1981 - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2014-12-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263371-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - PATENTE - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 218 e 224 cod. strad., sollevata con riferimento agli artt. 3, 4 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono - a differenza dell'art. 63 legge n. 689 del 1981- la possibilità per il giudice di regolamentare l'applicazione della sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, in modo tale da non ostacolare il lavoro del condannato qualora la patente rappresenti un indispensabile requisito per lo svolgimento dell'attività lavorativa, rientrando nel potere discrezionale del legislatore la tutela della pubblica incolumità anche con il sacrificio delle possibilità lavorative del condannato. (Fattispecie di sospensione della patente di guida irrogata ad agente di commercio, ove la Corte ha osservato che le peculiarità insite in un lavoro che comporti frequenti spostamenti possono trovare equilibrato soddisfacimento solo in quanto le modalità attuative della sanzione applicata non finiscano per svuotarla integralmente di contenuto).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 27, Legge 24/11/1989 num. 689 art. 63, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 218 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)