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Sez. 2, Sentenza n. 19563 del 10/09/2009 (Rv. 609920 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO | Indagini demandate dal giudice al consulente - Ambito - Estensione alle cause e all'entità del danno - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609920-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - ACCERTAMENTO TECNICO

Alla luce dei principi costituzionali che garantiscono la tutela in giudizio del proprio diritto e la ragionevole durata del processo, l'ambito dell'accertamento tecnico preventivo comprende ed include tutti gli elementi conoscitivi considerati necessari per le valutazioni che dovranno essere effettuate nel giudizio di merito; deve, pertanto, ritenersi consentito al giudice, in sede di accertamento tecnico preventivo, demandare al consulente indagini anche concernenti cause ed entità del danno lamentato, purché dette indagini risultino compatibili con le finalità cautelari del provvedimento (cfr. Corte Cost. n. 388 del 1999 e n. 46 del 1997).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)