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Sez. 3, Sentenza n. 6390 del 01/04/2004 (Rv. 571700 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE | Estensione alle cause e all'entità del danno - Disposta dal giudice o d'iniziativa del consulente - Illegittimità - Utilizzabilità delle risultanze della relativa indagine - Condizioni - Onere di denuncia a carico della parte interessata - Sussistenza - Termini - Deducibilità della nullità in sede di impugnazione - Esclusione anche nei confronti del contumace.
Stato
decisa il 2004-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571700-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - ISTRUZIONE PREVENTIVA - IN GENERE

In sede di accertamento tecnico preventivo l'individuazione delle cause e dell'entità del danno lamentato, disposta "contra legem" dal giudice o effettuata d'iniziativa del consulente, deve considerarsi "tamquam non esset", poiché, pure in mancanza di specifiche norme sanzionatorie, siffatto sconfinamento integra una violazione del principio del contraddittorio, sicché una sanatoria di tale trasgressione è configurabile soltanto quando l'estensione delle indagini sia avvenuta nel rispetto di quel principio, (per il che non è sufficiente la sola notifica di cui all'art. 627 cod. proc.civ., ma è necessaria l'effettiva partecipazione delle parti per un reale e concreto contraddittorio), ovvero allorché la relazione del consulente sia stata ritualmente acquisita agli atti senza opposizione delle parti. È ritualmente acquisita la relazione rispetto alla quale la parte interessata non abbia immediatamente eccepito la nullità, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ., nella prima istanza successiva al provvedimento dell'istruttore che ha dichiarato ammissibile il mezzo istruttorio, con la conseguenza che detta nullità non può essere fatta valere in sede di impugnazione, neppure dalla parte contumace nel precedente giudizio, atteso che il contumace non è ammesso a compiere attività oramai precluse, tra le quali rientra l'estinzione per decorso del termine del potere di deduzione della nullità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 293 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 294 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 696 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)