Sez. 2, Sentenza n. 1723 del 04/07/1966 (Rv. 323361 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO ALLA SOPRAELEVAZIONE.*
In materia di condominio, il diritto di sopraelevazione, previsto dall'art. 1127 C.C., si configura come concettualmente distinto dal diritto di comunione sui lastrici solari e sull'area sovrastante l'edificio detto diritto di sopraelevazione, a norma del predetto articolo, spetta soltanto al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio o al proprietario esclusivo dei lastrici solari e, ove esercitato, impone la corresponsione, agli altri condomini, di un, indennita pari al valore dell'area da occupare, diviso per il numero dei piani - ivi compreso quello da edificare- e detratto l'importo della quota spettante al titolare del diritto di sopraelevazione- questi e altresi tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)