diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 13328 del 29/11/1999 (Rv. 531653 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI) | Proprietario esclusivo del lastrico solare - Divieto in base a regolamento edilizio - Conseguenze - Esonero dalle spese condominiali per i corrispondenti millesimi - Esclusione - Possibilità di altra utilizzazione del lastrico - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531653-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - SOPRAELEVAZIONE - DIRITTO (DI)

Il proprietario esclusivo del lastrico solare è tenuto al pagamento, in proporzione dei relativi millesimi, delle spese condominiali comuni anche nel caso in cui è vietato sopraedificare dalla normativa edilizia applicabile nella zona ove esiste l'edificio, perché tale divieto - peraltro non immutabile - non fa venir meno il suo diritto di proprietà sul lastrico solare, né questo è utilizzabile soltanto per sopraelevare.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1127, Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 840

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)