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Sez. 1, Sentenza n. 2850 del 28/03/1996 (Rv. 496664 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - OPZIONE - IN GENERE | Assegnazione delle azioni rimaste non optate - Fissazione di un prezzo - Diverso e maggiore rispetto a quello stabilito per l'opzione - Deliberazione del Consiglio di amministrazione - Legittimità.
Stato
decisa il 1996-03-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496664-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - MODIFICAZIONI DELL'ATTO COSTITUTIVO - CONTENUTO DELLE MODIFICAZIONI - AUMENTO DEL CAPITALE - NUOVE AZIONI - OPZIONE - IN GENERE

Con riguardo ad aumento di capitale di una S.p.A. mediante emissione di nuove azioni, è legittima la deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione fissi, per l'assegnazione delle azioni rimaste non optate, un prezzo diverso (e maggiore) rispetto a quello stabilito per l'opzione, in quanto l'art. 2441 cod. civ., mentre al primo comma, attraverso l'obbligo di offerta in opzione dei nuovi titoli, tutela in maniera incondizionata (anche rispetto ad offerte più vantaggiose per la società) l'interesse del socio a conservare inalterata la proporzione in cui egli partecipa al capitale sociale, al terzo comma si limita a stabilire un semplice diritto di prelazione, nell'assegnazione delle azioni rimaste non optate, per coloro che abbiano esercitato l'opzione, accordando a questi ultimi pur sempre una preferenza, condizionata, però, alla ricorrenza della parità di trattamento rispetto ad altri soggetti. L'indicata deliberazione può essere validamente adottata dal Consiglio d'amministrazione, non assumendo rilievo, nell'ipotesi, la disposizione di cui al sesto comma del citato art. 2441 cod. civ., che riserva all'assemblea dei soci il potere di stabilire il prezzo di emissione delle nuove azioni nel diverso caso in cui l'aumento del capitale sociale avvenga con esclusione o limitazione del diritto di opzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2441

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)