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Sez. 3, Sentenza n. 402 del 21/01/1982 (Rv. 418105 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PRELAZIONE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE QUANTO AGLI OBBLIGHI DEL PROMITTENTE.*
Stato
decisa il 1982-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418105-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PROPOSTA - OPZIONE - PRELAZIONE - DIFFERENZE - CONSEGUENZE QUANTO AGLI OBBLIGHI DEL PROMITTENTE.*

Mentre l'opzione si sostanzia in una convenzione in base alla quale una delle parti si obbliga a rimanere vincolata alla propria dichiarazione, mentre l'altra ha facoltà di accettarla o meno; nella prelazione, invece, si realizza un contratto preliminare unilaterale, in forza del quale un parte ha diritto di essere preferita ad altri, a parità di condizioni, qualora il promittente si induca alla conclusione di un determinato contratto. Con la conseguenza che, nel primo caso, il patto di opzione - parificato nel regime normativo, ex artt. 1331 e 1329 alla proposta irrevocabile - vincola immediatamente ed incondizionatamente lo stipulante allo adempimento, purché il promissario eserciti il diritto potestativo di accettare l'offerta; nella prelazione, al contrario, non sorge alcun Obbligo immediato a carico del promittente, il quale è libero anche di non stipulare il contratto cui si riferisce la prelazione, obbligandosi solo a preferire, ove esso venga concluso, il promissario. (Conf 3170/78, mass n 392633; (Conf 2778/52).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1329, Cod. Civ. art. 1331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)