Sez. 3, Sentenza n. 1191 del 16/03/2000 Cc. (dep. 22/05/2000) Rv. 217597 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE | Facoltà del giudice di modificare la richiesta delle parti - Esclusione - Intervento del giudice sul giudizio di comparazione tra le circostanze - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATTEGGIAMENTO - RICHIESTA - IN GENERE
In tema di patteggiamento, poiché il giudice può solo respingere o accogliere la richiesta di applicazione della pena nei termini in cui l'accordo raggiunto dalle parti gli viene proposto, è illegittima la sentenza che, pur non modificando l'entità della pena indicata, contenga un giudizio di comparazione delle circostanze diverso da quello prospettato nella richiesta medesima. (Nella specie la Corte ha annullato la sentenza di patteggiamento nella quale il giudice aveva ritenuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto all'aggravante contestata mentre le parti, nell'accordo raggiunto, le avevano considerate equivalenti).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)