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Sez. 4, Sentenza n. 4993 del 21/03/1996 Ud. (dep. 16/05/1996) Rv. 205218 - 01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere | Facoltà del giudice di modificare la richiesta delle parti - Esclusione - Immutabilità del risultato finale del calcolo della sanzione prospettata - Irrilevanza - Intervento sul giudizio di comparazione tra circostanze - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205218-01

Procedimenti speciali - Patteggiamento - Richiesta - In genere

In tema di patteggiamento, il giudice non può che respingere o accogliere la richiesta di applicazione della pena a lui rivolta, in tutta l'articolazione del calcolo della sanzione che è stata prospettata senza alcuna facoltà di operare interventi che modifichino il tema fittiziamente devoluto, anche quando non muti il risultato finale del calcolo medesimo. Egli, pertanto, non può addivenire ad un giudizio di comparazione tra circostanze diverse da quello indicato dalle parti, prevaricando la richiesta mediante autonoma e contrastante determinazione sovrapposta all'accordo tra le stesse.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)