Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 9286 del 03/04/2019 (Rv. 653401 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Impugnazioni - Istanza di rimessione in termini per il rinnovo della notifica - Non luogo a provvedere - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Qualora la notificazione di un atto di impugnazione, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si perfezioni per circostanze non imputabili al richiedente, questi - anche in virtù del principio di economia processuale, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – ha l'onere di riattivare autonomamente il procedimento notificatorio entro un termine ragionevolmente contenuto, dovendosi di conseguenza dichiarare non luogo a provvedere sulla richiesta dello stesso di rimessione in termini per la rinnovazione della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 153 CORTE COST., Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)